1. Denominato "IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI"
2. SEDE. Il consorzio ha sede in Forte dei Marmi in Via Matteo Civitali n. 44 presso la segreteria organizzativa del sindacato FIVAG-FELSA-CISL. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Forte dei Marmi non costituisce modifica del presente statuto.
3. SCOPO E OGGETTO. Il consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne l'efficienza fungendo da organismo di servizio.
3.1. In particolare il consorzio ha per oggetto:
a) l'acquisto in comune di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai consorziati;
b) la promozione della diffusione dei prodotti messi in vendita dai consorziati attraverso la creazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
c) promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati nei confronti dei fornitori di servizi (banche assicurazioni etc.);
d) tutelare e promuovere l'immagine dei mercati di Forte dei Marmi;
4. DURATA.
La durata del consorzio è fissata fino al 30 Gennaio 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati da tutti i consorziati.
5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI.
5.1. Il consorzio è aperto all'adesione di altri imprenditori il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.
5.2. Possono entrare a far parte del consorzio gli imprenditori esercenti attività di commercio su aree pubbliche e in sede fissa che, per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell'assemblea, alla proficua realizzazione degli scopi del consorzio.
5.3. Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, altri soggetti, pubblici o privati, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea, alla più proficua realizzazione degli scopi del consorzio.
5.4. Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.
5.5. I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto
e di accettarle integralmente: la domanda dovrà essere fatta sui moduli predisposti dal consorzio.
5.6. Gli imprenditori, per poter entrare nel consorzio, devono essere presenti con le loro attività nel Comune di Forte dei Marmi, fatto salvo per quelle attività che pongano in vendita prodotti che ad insindacabile giudizio dell'Assemblea, siano mancanti e necessari alla proficua attuazione degli scopi statutari.
5.6. L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.
5.7. Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo comune nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 7, nonché provvedere ad iscriversi al sindacato Fivag-Felsa-CISL.
6. RECESSO ED ESCLUSIONE
6.1. E' ammesso il recesso per giusta causa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.
6.2. L'esclusione è prevista nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal consorzio. In caso di esclusione la quota di partecipazione rimane al consorzio da suddividere a norma di legge per ogni consorziato.
6.3. E' anche motivo di esclusione porre in vendita prodotti con marchi di fabbrica contraffatti, andando a ledere il buon nome del consorzio, ove non vi sia una comprovata buonafede del consorziato.
6.4. Il recesso del consorziato è regolato dalle norme di Legge.
6.5. E' motivo di esclusione rifiutarsi di partecipare alle convenzioni concluse in nome e per nome del consorzio.
6.6. E' motivo di esclusione porre in vendita merce di qualità scadente o abbigliamento usato di poco pregio ed oggetti d'abbigliamento di cineseria a basso costo, o in ogni modo vendite sottocosto di fondi di magazzino.
6.7. E' motivo di esclusione essere titolari di più attività di commercio su aree pubbliche dietro al solito banco di vendita, eccezion fatta per soci o coniugi o figli o in ogni modo addetti alla ditta intestataria del posteggio; presentarsi nelle fiere con un mezzo di trasporto dei quali non si è intestatari come altresì sistemarlo nel proprio posteggio o scaricare da questo l'attrezzatura e le merci, ad eccezione di veicolo sostitutivo per riparazione del proprio mezzo, o da autonoleggio.
6.8. E' motivo di esclusione non emettere lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI
7.1. Il fondo consortile iniziale è fissato nell'importo pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati.
7.2. La quota di partecipazione di ciascun consorziato é espressa da un contributo iniziale al fondo consortile stabilito nella misura di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun consorziato proveniente dal precedente consorzio "Gli ambulanti di Forte dei Marmi" e di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per tutti gli altri consorziati.
7.3. Per i nuovi consorziati il contributo iniziale può essere annualmente adeguato dal Consiglio direttivo nella misura massima del novanta per cento. Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato dall'Assemblea. Il contributo iniziale deve essere versato al momento dell'ingresso del consorziato.
7.4. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, che può essere suddivisa in diverse rate.
7.5. L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.
7.6. Il singolo associato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
7.7. E' fatto obbligo ai consorziati partecipare a tutte le convenzioni concluse in nome e per nome del consorzio con enti o fornitori
8. ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del consorzio:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) il Collegio dei revisori.
9. ASSEMBLEA
9.1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun delegato può avere più di tre deleghe. Le Assemblee sono convocate nei termini e con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo tale da garantire una preventiva e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
9.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.
9.3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
9.4. L'Assemblea è competente a:
a) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, i membri del Collegio dei revisori;
b) determinare i loro compensi;
c) approvare il bilancio;
d) aggiornare il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto al precedente articolo 7;
e) emanare direttive al Consiglio direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
f) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
g) deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sull'ammissione di nuovi consorziati e sull'esclusione;
h) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
9.5. All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano l'Assemblea della società a responsabilità limitata.
10. CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, tutti eletti dalla Assemblea, fra i consorziati o loro mandatari.
10.2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
10.3. Il Consiglio direttivo è competente a:
a) predisporre il bilancio;
b) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità alle disposizioni del presente statuto;
c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.
10.4. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
11.1 Il Presidente e il Vicepresidente, eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a:
a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;
d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio.
11.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
12. COLLEGIO DEI REVISORI
12.1. Il Collegio dei revisori si compone di tre membri eletti dall'Assemblea che nomina anche il presidente del Collegio.
12.2. Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il Collegio sindacale delle società per azioni.
13. Bilancio
13.1. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei revisori e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro la data prevista dalle normative in vigore. Il bilancio verrà inviato alla C.C. nei tempi previsti dalle normative vigenti.
14. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Per le modifiche del presente statuto l'Assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
15. SCIOGLIMENTO
15.1. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
15.2. Le attività residuate dopo l''estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati.
16. CLAUSOLA ARBITRALE
16.1. Eventuali controversie tra i consorziati concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato rituale da rendersi secondo diritto, con decisione avente efficacia di negoziato tra le parti.
16.2. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca cui competerà anche la designazione del Presidente del Collegio.
17. Per tutto quanto non e previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi